IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti  i regi decreti-legge 31 marzo 1926, n. 537 e 17 giugno 1920,
n.  1038,  convertiti in legge rispettivamente con le leggi 25 giugno
1926, n. 1262 e 10 aprile 1927, n. 579;
  Vista   la   legge   9   maggio   1940,  n.  368,  sull'ordinamento
dell'Esercito, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali
dell'Esercito, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro
per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Nell'ordinamento dell'Esercito e' soppresso il grado di maresciallo
d'Italia.
  Gli  ufficiali  che  attualmente  rivestono il grado suddetto, sono
collocati  nella  riserva, conservando ad personam il grado stesso ed
il  trattamento  economico  in  godimento alla data di cessazione dal
servizio.