IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti i regi decreti-legge 31 marzo 1926, n. 537 e 17 giugno 1920, n. 1038, convertiti in legge rispettivamente con le leggi 25 giugno 1926, n. 1262 e 10 aprile 1927, n. 579; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Nell'ordinamento dell'Esercito e' soppresso il grado di maresciallo d'Italia. Gli ufficiali che attualmente rivestono il grado suddetto, sono collocati nella riserva, conservando ad personam il grado stesso ed il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.